Responsabilità Penale Dei Sindaci: Dovere Di Denuncia

Una pronuncia della Cassazione Penale del 5 gennaio scorso (n. 156/2021) pone l’attenzione sul “dovere di denuncia” dei membri del collegio sindacale, sotto il profilo della possibile responsabilità in concorso per fatti di bancarotta ex art. 40, c.2, c.p.

“Secondo la linea ermeneutica unanimemente seguita dalla giurisprudenza civile di legittimità, per la configurabilità della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c., comma 2, “per i fatti o le omissioni degli amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”, non è richiesta l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tali doveri. E’ sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate  (non semplici richieste di chiarimento agli amministratori) o denunciando i fatti al Tribunale per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c. (Sez. 1 civ., n. 16314 del 03/07/2017, Rv. 644767; Sez. 1 civ., n. 13517 del 13/06/2014, Rv. 631305), 

Si presume, in tal senso, che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l’ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto rappresentare un mezzo idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria.

Il caso della sentenza in oggetto è abbastanza eclatante, ma data l’ampiezza del paradigma interpretativo, la prudenza è quanto mai – e sempre più – d’obbligo.

Interessante anche il tentativo della difesa di sostenere l’errore sulla legge extrapenale, in quanto tale scusante, non ritenendo la giurisprudenza all’epoca applicabile alle srl l’art. 2409 c.c.; la Cassazione ritiene che non si tratta (l’art. 2409 c.c.) di norma exrtapenale in quanto “le disposizioni del codice civile che disciplinano la funzione dei sindaci di una società delineano il quadro di poteri e doveri, che, a certe condizioni, concorrono a delinearne la responsabilità penale”.

Articoli recenti

Categorie