A seguito dell’emendamento al DL 125/2020, il Tribunale può omologare un accordo di ristrutturazione contenente la transazione fiscale anche senza l’approvazione dell’amministrazione finanziaria, quando ciò è più conveniente rispetto alla liquidazione. In questi casi potrebbero applicarsi le seguenti disposizioni di carattere penale:
L’art. 341 CCI che prevede “che è punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti“;
L’art. 342 CCI che “punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il professionista che nelle relazioni o attestazioni riguardanti gli accordi di ristrutturazione espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati. Inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Infine, se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà“.
L’art. 11 Dlgs n. 74/2000 per cui “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.
In merito alle attestazioni dei piani di risanamento, che possono anch’essi contenere la proposta di transazione fiscale, invece, sotto il profilo penale l’art. 324 del D.lgs. n. 14/2019 prevede due specifici casi di esenzione dalla responsabilità penale per i reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice ex art. 323.
L’art. 324 del D.lgs. n. 14/2019 esclude difatti l’applicabilità degli artt. 322, comma 3, (bancarotta preferenziale) ed art. 323 (bancarotta semplice) in relazione ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione degli accordi in esecuzione del piano attestato di risanamento.