Indebita Compensazione di Crediti

Continua la discussione in merito alla corretta individuazione dei crediti inesistenti ed alle conseguenze che ne derivano. In caso di crediti di imposta per ricerca e sviluppo, laddove venga contestato che tali spese siano ammissibili al credito di imposta, questo si ritiene de plano inesistente, mentre spesso tali esclusioni si basano su apprezzamenti prettamente tecnici e non di carattere tributario. Così, in tali casi potrà essere contestata una indebita compensazione di crediti inesistenti (con tutto ciò che ne consegue anche dal punto di vista penalistico) anche laddove, come avviene il più delle volte, la società non abbia posto in essere alcun comportamento volto a far apparire artificiosamente un credito in realtà non esistente e, pertanto, in assenza di fraudolenza.

Sempre in tema di crediti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, nonostante la normativa in merito non preveda limiti per i crediti inesistenti, non sia possibile la conciliazione giudiziale, che permette una notevole riduzione delle sanzioni del 60/50%; dato che la conciliazione presuppone l’accordo con l’Agenzia quest’ultima ha la facoltà di negarlo, senza che il contribuente possa vantare in tal caso alcun diritto di impugnazione.

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