Cartelle Equitalia : Notifiche nulle.
Migliaia di cartelle di Equitalia rischiano di essere annullate, le Poste infatti non hanno seguito in maniera corretta le procedure di notifica, previste dalla normativa ad hoc, determinando così la nullità della notifica.
Questo il principio desumibile dalla sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Torino – Sez. Lavoro – nell’ambito di una causa tra le Poste ed un portalettere. In breve, il portalettere si era rifiutato di eseguire la consegna delle notifiche di Equitalia in base a “procedure” volute dalle Poste ma che, verrà poi argomentato in sede giudiziale, devono considerarsi illegittime. La normativa che regola la procedura di notificazione, infatti, impone il divieto che il messo notificatore possa farsi rappresentare o sostituire nell’attività di notifica per cui è stato nominato dal concessionario. Ora, in caso di irreperibilità del destinatario la notifica si da per eseguita solo con il corretto adempimento di tutte le procedure previste, compreso il deposito dell’atto presso la Casa Comunale dove la notificazione deve eseguirsi.
Il punto è che anche il deposito delle cartelle di equitalia deve essere eseguito dal medesimo notificatore, mentre le Poste, per esigenze di organizzazione e di spese, preferivano raccogliere le migliaia di notifiche non consegnate affidandole ad un unico portalettere per la consegna alla Casa Comunale, obbligando poi i singoli portalettere ad attestare (falsamente) di aver provveduto personalmente al deposito in Casa Comunale. Il Giudice, dunque, pur ammettendo la possibilità che esigenza operative possano indurre le Poste ad intraprendere strade alternative (quale quella di consegnare in una sola volta, presso la Casa Comunale, tutti gli atti non notificati) per evitare che ogni portalettere debba recarsi presso la Casa Comunale con eccessiva frequenza, ha rilevato come, in ogni caso, tali disposizioni configgano con il divieto sopra menzionato, e cioè che il portalettere possa farsi sostituire nell’attività di notifica, in quanto lo stesso è tenuto a compiere personalmente tutte le attività relative alla stessa, tra cui la consegna dell’atto non notificato presso la ridetta Casa Comunale. I destinatari di tali notifiche, pertanto, potranno fare ricorso con ragionevole probabilità (per non dire certezza) di accoglimento.